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La nuova formazione del Preposto

Aggiornamento: 7 mar 2022

La figura del Preposto sui luoghi di lavoro, con il d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito in Legge con la l. n. 215 del 17 dicembre 2021, al Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ha subito delle piccole sostanziali modifiche: sono stati introdotti importanti aggiornamenti normativi pur rimanendo, questa, una figura chiave nell’organigramma tra i protagonisti della Sicurezza sul Lavoro.

Ha subito un rafforzamento anche l’azione del datore di lavoro così da sottolineare l’attenzione dovuta ai controlli, con il rafforzamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la riscrittura e le modifiche apportate a ben 13 articoli del TUS (D. Lgs. 81/2008).



Per quanto riguarda la figura del preposto, nell’ Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, dopo lettera b), viene inserita la lettera b bis), viene riportata al centro dell’attenzione la figura del datore di lavoro (che esercita le attività di cui all'articolo 3) e il ruolo dei dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite: «b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. Sottolineando che “Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

La modifica dell’ Art. 19 interviene negli Obblighi del preposto attualmente vigenti in riferimento alle attività indicate all’articolo 3.

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) vigilare sull’ uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

c) in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

d) in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, devono interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, poiché laddove non avvenisse, le sanzioni sarebbero quelle dell’ arresto fino a due mesi o con l’ ammenda da € 491,40 a € 1474,21 (art.56, co.1., lett. a), c), e), f) e f-bis.


Inoltre nell’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente, l'8 bis, che recita:

"elNl’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Le sanzioni previste sono arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro Si sottolinea quindi ancora una volta, la figura di Preposto anche nei lavori in appalto."


La grande novità che ci preme sottolineare, però, riguarda la modifica dell’art.37

(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

Il comma 2 viene così integrato:

"La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";


mentre il comma 5 viene così integrato:

"L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. sottolineando che gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".

Infine viene anche riscritto il comma 7 in questo modo:

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. Mentre nel nuovo comma 7 ter si sottolinea che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e dice la norma “comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.


A questo punto entro il 30 giugno 2022 conosceremo come il nuovo accordo ridisegnerà i contenuti, la durata e le modalità dei percorsi formativi specifici per questa nevralgica figura del sistema di prevenzione e protezione aziendale.



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