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Formazione alternanza scuola-lavoro: la Cassazione fa chiarezza sui tirocini aziendali

IL 21 GENNAIO 2022, alla periferia di Udine, un ragazzo di 18 anni addetto a lavori di carpenteria, all’ultimo giorno di stage del progetto scuola-lavoro in un’azienda meccanica, è morto travolto da una putrella.

È successo il 20 Maggio 2022, in una carrozzeria a Merano, in provincia di Bolzano. Un ritorno di fiamma ha investito il ragazzo, 17 anni. Ferito anche un operaio di 36 anni”


La Cassazione ribadisce che la legge sulla sicurezza del lavoro è chiara: è obbligo del datore di lavoro proteggere, non soltanto i lavoratori subordinati, ma anche qualsiasi soggetto si trovi nella sua azienda, in particolare se svolga tirocini formativi al fine di realizzare programmi di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro come i tirocini aziendali.



Certo, ogni qualvolta accade un infortunio al tirocinante, esplode una sorta di gara in cui ciascun possibile imputato tenta di accusare altri : è colpa del dirigente scolastico , o del datore di lavoro che ospita lo studente ? O addirittura , come qualcuno ha sostenuto , dello stesso studente tirocinante ?


La Cassazione ribatte che non può parlarsi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del tirocinante per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti evidenti criticità.


Spetta al datore di lavoro dell’azienda ospitante, ma ove del caso anche ai suoi collaboratori, ivi compresi il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente. E non escluso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, predisporre tutte le misure atte a prevenire la possibilità di infortuni sul lavoro anche nello specifico e delicato caso di un tirocinante.


E la formazione specifica relativa ai rischi derivanti alla mansione specifica esercitata in azienda , come valutati dal Documento di Valutazione dei rischi aziendale , rappresenta la principale misura di prevenzione , unitamente all’adeguato addestramento.


l Decreto 3 novembre 2017, n. 195 contiene già un “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”. Detto Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21-12-2017 è entrato in vigore del provvedimento: 05/01/2018.


Nello specifico l’articolo 5 dal titolo “Salute e sicurezza” prevede, al comma 1, che “gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. , come disciplinata dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante…..”.


l’articolo 5, comma 4, del Decreto 3 novembre 2017, n. 195 dispone già che “al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. , che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.


Formazione in materia di salute e sicurezza


Il tirocinante è quindi a tutti gli effetti equiparato ad un lavoratore ,pertanto l’azienda ospitante è tenuta a formarlo ed informarlo sulla base dei rischi valutati nel DVR.

L’azienda ospitante verifica con l’istituto ore di formazione , almeno le 4 ore di formazione generale già erogate agli studenti e provvede ad integrare la formazione rispetto ai rischi specifici (es. procedure di emergenza, piano di evacuazione, uso di attrezzature ecc.), attraverso enti di formazione accreditati alla Regione e formatori in possesso dei requisiti di legge.


Inoltre il servizio di prevenzione e protezione dell’azienda ospitante , qualora la mansione prevista per lo studente lo esponga a dei rischi che richiedono l’impiego di DPI, l’azienda fornisce ai tirocinanti i DPI idonei alla tutela della loro salute e sicurezza durante lo svolgimento delle mansioni nonché la necessaria formazione e addestramento per il loro uso.


Il nostro consiglio


Per la tutela del Datore di Lavoro e delle Aziende che ospitano Studenti inseriti nei programmi di alternanza scuola-lavoro e/o tirocinanti di non trascurare l’espletamento degli obblighi formativi relativi alla mansione specifica effettivamente svolta dagli studenti/tirocinanti coerentemente con quanto prevede lo specifico Documento di Valutazione dei Rischi aziendale e per il numero di ore stabilito dalle norme vigenti.


Di scegliere come soggetto formatore solo Enti/Agenzie di Formazione Accreditati dalla Regione , Certificati ISO 9001:2015 ( ACCREDIA ) e con esperienza nel settore della formazione per la sicurezza sul lavoro da almeno 3 anni , che utilizzano Formatori Qualificati secondo i requisiti di legge: solo così le Attestazioni/Certificazioni attestanti il corretto l’espletamento degli obblighi formativi saranno validi ed efficaci .


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