top of page

Formazione e sicurezza sul lavoro: prepariamoci alle nuove regole

Nuove norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: cosa cambia?

La Conferenza Stato-Regioni, riunita lo scorso 30 giugno, avrebbe dovuto predisporre l'entrata a regime di nuovi obblighi formativi. Per il momento non è ancora chiaro cosa cambierà, ma è probabile che ci saranno nuovi accorpamenti, rivisitazioni e modifiche delle indicazioni attuative già previste.

In ogni caso, è importante che tutti Aziende e lavoratori restino vigili e informati sui nuovi sviluppi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



La Formazione Obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro di tutte le Aziende di ogni dimensione.

Con il Decreto Legge 146/2021 sono state introdotte delle nuove disposizioni in materia di formazione obbligatoria per i Datori di lavoro. L'accordo che sarà siglato dalla Conferenza Stato Regioni , che sarà sottoposto alla vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dalle associazioni di categoria stabilirà la durata, le modalità, i contenuti minimi e il corretto adempimento dell'obbligo di formazione.


Il Preposto

I preposti sono il cuore pulsante di ogni azienda. Sono responsabili dell’informazione e dell’addestramento dei dipendenti e assicurano che tutti siano al corrente delle procedure e politiche aziendali. Con le nuove disposizioni dovranno :

“Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. [Testo unico – Modificata lett. a]

In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”. [Testo unico – Aggiunta lett. f-bis]


L’Addestramento

Allora, cosa cambia per l'addestramento obbligatorio secondo la nuova formulazione che rivisita l'articolo 37, comma 5, del testo unico?

Innanzitutto, l'addestramento dovrà essere impartito da persona esperta e sul luogo di lavoro. Inoltre, l'addestramento consisterà nella fornitura di informazioni sulle seguenti tematiche:- la natura e l'entità dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro;- le modalità con cui tali rischi possono essere ridotti o eliminati;- le procedure che devono essere seguite in caso di emergenza.

Queste informazioni dovranno essere fornite in modo chiaro e comprensibile, in modo che tutti i dipendenti possano effettivamente trarne beneficio.

Il nuovo regolamento prevede che tutti i lavoratori siano addestrati sul corretto uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti. Inoltre, devono essere esercitati sulle procedure di lavoro in sicurezza. Tutto questo deve essere tracciato in un apposito registro, che può essere anche informatizzato.

A partire dal 21 dicembre 2021, l'assenza di una prova pratica o di un'esercitazione applicata durante l'addestramento sarà punita con sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. Questo significa che i contenuti dell'addestramento saranno immediatamente applicabili, garantendo così la sicurezza sul lavoro.


Le sanzioni

Se non si tracciano le attività addestrative, si rischia un arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. Questo è previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 124/2004.

1- Provvedimento di sospensione per mancata formazione addestramento (D.Lgs.81/2008, allegato I, punto 3) – in relazione alla parte dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni – la cui revoca dipende dall’ottemperamento degli adempimenti di salute e sicurezza, con superamento della violazione e rimozione delle conseguenze pericolose.

2- Pagamento di una sanzione amministrativa di euro 300 per ciascun lavoratore interessato dal mancato addestramento.

Per maggiori informazioni, scrivi ai nostri uffici utilizzando il form di contatto che trovi su questo web site oppure scrivici a segreteria@626school.it .



Post recenti

Mostra tutti
bottom of page