Importante novità per il settore della formazione obbligatoria in materia di sicurezza: i corsi in videoconferenza sono ufficialmente equiparati a quelli in presenza.
Con l'approvazione in via definitiva del Disegno di Legge 2604 (conversione con modificazioni del D.L. 24 marzo 2022 n. 24), è stato introdotto l’articolo 9 bis, che dunque fa chiarezza su formazione in videoconferenza e formazione in aula.

Ecco cosa dice l’articolo 9 bis sulla videoconferenza
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 19 maggio 2022, n. 52 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), viene ufficialmente riconosciuta l'equiparazione tra formazione in videoconferenza sincrona e formazione in presenza.
L'articolo 9 bis a stabilisce che "la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona".
Quindi la formazione a distanza deve comunque avvenire "live", con un docente che tiene la lezione al momento e non tramite video pre-registrati, in modo di permettere ai partecipanti di interagire e intervenire per fare domande, proprio come succede in un normale corso in aula.
Ovviamente la videoconferenza è esclusa per tutti i corsi che non prevedono addestramenti o prove pratiche: che dovranno per forza tenersi in presenza.
I vantaggi della videoconferenza
Il primo la comodità di evitare spostamenti potendo partecipare così ai corsi anche dall'azienda o da casa. La tecnologia può infatti garantire il massimo coinvolgimento degli utenti per :
· interagire "live" con il docente e gli altri corsisti;
· condividere dispense, presentazioni e altri materiali didattici;
· è possibile registrare le lezioni per poterle consultare nuovamente;
La videoconferenza è conveniente per i datori di lavoro dal punto di vista economico:
· riduce i costi per le trasferte dei partecipanti (dalla sede aziendale al luogo in cui si tiene la formazione);
· permette ai lavoratori di essere operativi in pochi minuti prima dell'inizio della lezione e subito dopo il suo termine .
· una straordinaria semplicità di utilizzo.
Le differenze con la formazione e-learning
Innanzi tutto è necessario confondere la modalità in videoconferenza con quella e-learning: sono due tipologie diverse, che si differenziano per le modalità:
· FAD sincrona: è la videoconferenza che si svolge “live”: il docente e i partecipanti si collegano contemporaneamente e possono interagire tra loro come se fossero in aula;
· FAD asincrona: sono i corsi e-learning che eroga moduli già registrati in precedenza, che i corsisti possono seguire quando preferiscono, in ogni momento.
Naturalmente i corsi che possono essere svolti anche per intero in videoconferenza riguardano tutti quelli per le figure della sicurezza sul lavoro, come i corsi per lavoratori, RLS e preposti.
Sono esclusi ovviamente i corsi che prevedono una parte pratica successiva a quella teorica che devono essere svolti in presenza.
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