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il 4 Ottobre 2022 entreranno in vigore le nuove disposizioni sui corsi per addetto antincendio

Il Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021, attuativo dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, fornisce, tra l’altro , precise indicazioni in materia di formazione degli addetti antincendio e informazione dei lavoratori.

Riguardo a questi temi il decreto, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, fornisce indicazioni su:

· formazione e informazione dei lavoratori;

· designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (addetti al servizio antincendio);

· requisiti dei docenti peri i corsi degli addetti al servizio antincendio infatti oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

· aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.



Nuovo decreto: le indicazioni per il passaggio alla nuova formazione


Considerando che il decreto ministeriale entrerà in vigore il 4 Ottobre 2022, partiamo proprio con gli aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.

Innanzi tutto un dato rassicurante per le aziende , infatti l’articolo 7 del DM (Disposizioni transitorie e finali) indica innanzitutto che i corsi di cui all'art. 5 Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, “già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto” quindi fino al 4 Aprile 2023.

Inoltre (comma 2) “fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto ( 4 Ottobre 2022 ) , sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso”.


Le novità sui corsi


Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, non più la classica suddivisione in categorie di rischio , ma adottando una suddivisione in Livelli:

  • Livello 1 (ex Rischio basso)

  • Livello 2 (ex Rischio medio)

  • Livello 3 (ex Rischio alto)

Formazione antincendio: durata e periodicità


Vediamo quindi di seguito la durata dei corsi per addetti antincendio:


FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 1


Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 1, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)

  • corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 2


Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

  • corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 3


Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 3, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)

  • corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Novità formazione antincendio: metodologie didattiche


· Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula).

· Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stato eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.



La formazione antincendio: soggetti formatori


I soggetti formatori ammessi dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 per l’erogazione dei corsi destinati agli addetti al servizio antincendio sono:

  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

  • Soggetti pubblici e privati con accreditamento regionale

  • Datore di lavoro o altro lavoratore in possesso dei requisiti previsti per svolgere l’attività di formatore

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