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Il lavoratore continua nonostante il pericolo. Il preposto può fermarlo? Cosa devono sapere le imprese di Cagliari

4 giorni fa
Tempo di lettura: 5 min

In un cantiere, in un'officina o in un reparto produttivo, riconoscere un rischio non basta. La sicurezza dipende anche da chi interviene, da come lo fa e dalle decisioni che vengono prese prima che si verifichi un infortunio.


il preposto che vigila sul lavoro

Immaginiamo una situazione concreta.


Un lavoratore sta utilizzando un'attrezzatura senza rispettare una procedura di sicurezza. Il preposto se ne accorge, interviene e gli chiede di correggere il comportamento.

Il lavoratore, però, continua a operare come prima.

Che cosa deve fare il preposto? Può limitarsi a segnalare il problema al datore di lavoro? Oppure deve interrompere l'attività del lavoratore?

Per un'impresa di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Assemini, Sestu o dell'intero Sud Sardegna, conoscere la risposta significa affrontare una questione che riguarda direttamente l'organizzazione del lavoro.

Perché il preposto non è soltanto una figura prevista dalla normativa.

È una figura che esercita concretamente la vigilanza sulla sicurezza durante le attività lavorative.


Quando il preposto deve intervenire

L'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 individua gli obblighi del preposto.

Tra questi rientra la vigilanza sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.

Quando rileva un comportamento non conforme, il preposto deve intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

Ma la norma stabilisce anche un passaggio decisivo.

Se il lavoratore non attua le disposizioni impartite oppure persiste nell'inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Non si tratta, quindi, di una semplice facoltà rimessa alla sensibilità individuale.

È un obbligo previsto dalla legge nelle circostanze indicate.


E se il pericolo deriva da un'attrezzatura?

Consideriamo un secondo esempio.

Durante un'attività di manutenzione, il preposto rileva una deficienza di un'attrezzatura oppure una condizione di pericolo nell'ambiente di lavoro.

In questo caso interviene l'articolo 19, comma 1, lettera f-bis), del D.Lgs. 81/2008.

Il preposto deve, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e comunque segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

La distinzione è importante.

Quando il problema riguarda il comportamento non conforme di un lavoratore, la norma disciplina l'intervento correttivo e, nei casi previsti, l'interruzione dell'attività del lavoratore.

Quando vengono rilevate deficienze di mezzi e attrezzature o altre condizioni di pericolo, il preposto deve valutare la necessità di interrompere temporaneamente l'attività e procedere alla segnalazione.

In entrambi i casi, la sicurezza richiede un intervento concreto e tempestivo.


Il problema delle piccole imprese: chi esercita davvero la vigilanza?

In molte piccole e medie imprese la gestione quotidiana del lavoro è affidata a capisquadra, capireparto, responsabili di turno o coordinatori operativi.

Sono persone che conoscono l'attività, distribuiscono compiti e verificano l'andamento delle lavorazioni.

Ma esiste una domanda che ogni imprenditore dovrebbe porsi:

Chi, nella mia azienda, sovrintende effettivamente al lavoro degli altri e interviene quando vengono violate le procedure di sicurezza?

La risposta deve partire dall'organizzazione reale.

L'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto in relazione ai poteri gerarchici e funzionali esercitati.

Inoltre, l'articolo 299 prevede che le posizioni di garanzia possano gravare anche su chi esercita in concreto i relativi poteri, pur in assenza di una regolare investitura.

Questo significa che non basta esaminare un organigramma.

Occorre verificare chi svolge effettivamente le funzioni di vigilanza e se l'impresa ha correttamente individuato i preposti secondo l'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008.


Formazione preposti: cosa prevede l'Accordo Stato-Regioni 2025?

La formazione è una componente essenziale per consentire al preposto di comprendere le proprie responsabilità e svolgere correttamente le funzioni attribuitegli.

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, ha ridefinito il percorso formativo.

Per il corso iniziale dei preposti è prevista una durata minima di 12 ore, aggiuntiva rispetto alla formazione generale e specifica dei lavoratori.

L'aggiornamento è previsto con periodicità biennale e durata minima di 6 ore, oltre che quando l'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi lo renda necessario.

La formazione può essere erogata in presenza o in videoconferenza sincrona, nel rispetto dei requisiti dell'Accordo. Non è ammessa la modalità e-learning asincrona per questi percorsi.

Per gli attestati conseguiti prima del nuovo Accordo occorre inoltre considerare le specifiche disposizioni transitorie.

Per questo motivo, prima di programmare un corso, è opportuno verificare la formazione già svolta e la situazione del singolo preposto.


Un preposto formato può migliorare l'organizzazione aziendale

Pensiamo a un'impresa edile che lavora tra Cagliari, Quartu Sant'Elena e Capoterra.

Oppure a un'azienda di manutenzioni industriali ad Assemini, a un'impresa logistica di Elmas o a un'attività produttiva di Sestu.

Le condizioni operative cambiano continuamente.

Nuove attrezzature, lavorazioni non abituali, interferenze tra imprese e comportamenti non sicuri richiedono attenzione.

Una formazione efficace deve aiutare il preposto a riconoscere le situazioni critiche, comprendere quando intervenire, comunicare correttamente le indicazioni di sicurezza e sapere quando interrompere un'attività secondo la normativa.

Il valore della formazione non consiste soltanto nell'ottenere un attestato, ma nel rendere più efficace la vigilanza quotidiana.

Naturalmente, la formazione del preposto non sostituisce la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, l'organizzazione aziendale e gli obblighi del datore di lavoro.

Deve integrarsi con questi elementi.


Formazione preposti a Cagliari: il supporto di 626 School

626 School srl, agenzia formativa accreditata alla Regione Sardegna e certificata ISO 9001, affianca imprese e professionisti nella formazione per la salute e sicurezza sul lavoro.

I percorsi possono essere organizzati tenendo conto delle esigenze delle aziende e delle modalità consentite dalla normativa vigente.

La segreteria può assistere le imprese nella verifica delle esigenze formative, nella scelta del percorso e nella programmazione dei corsi per i propri preposti.

Per conoscere i percorsi disponibili puoi consultare la pagina dedicata alla formazione dei preposti oppure il catalogo dei corsi di sicurezza sul lavoro.


La sicurezza non si decide soltanto in ufficio

Un Documento di Valutazione dei Rischi correttamente predisposto è fondamentale.

Le procedure aziendali sono indispensabili.

La formazione dei lavoratori è obbligatoria.

Ma durante il lavoro quotidiano serve anche qualcuno che verifichi concretamente il rispetto delle misure di sicurezza.

È qui che il preposto assume un ruolo centrale.

La domanda per l'imprenditore non è soltanto: “Ho individuato il preposto?”

È anche:

“La persona che vigila sulle attività sa davvero come intervenire quando qualcosa non va?”


Vuoi organizzare la formazione dei preposti nella tua azienda?

Se gestisci un'impresa a Cagliari, nell'hinterland o in Sardegna, 626 School può aiutarti a individuare il percorso formativo appropriato e organizzare la partecipazione dei tuoi preposti.

Chiama la segreteria 626 School al 070 781090.


Puoi richiedere informazioni sui corsi iniziali di 12 ore, sugli aggiornamenti di 6 ore e sulle soluzioni formative per gruppi aziendali.

La segreteria ti aiuterà a valutare le esigenze della tua impresa e a richiedere un preventivo personalizzato.


FAQ – Domande frequenti sulla formazione e sugli obblighi del preposto


1. Il preposto può interrompere il lavoro di un dipendente?

Sì. L'articolo 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 prevede che, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite o di persistenza dell'inosservanza, il preposto debba interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.


2. Il preposto deve fermare un'attività quando rileva un'attrezzatura pericolosa?

L'articolo 19, comma 1, lettera f-bis), stabilisce che, quando rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature o condizioni di pericolo, il preposto debba, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e comunque segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.


3. Quante ore dura il corso iniziale per preposti nel 2026?

Il corso iniziale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha una durata minima di 12 ore, aggiuntiva rispetto alla formazione generale e specifica dei lavoratori.


4. Ogni quanto deve essere aggiornato il preposto?

L'aggiornamento è biennale, con durata minima di 6 ore. Deve inoltre essere effettuato quando necessario in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Per la formazione pregressa devono essere considerate anche le disposizioni transitorie del nuovo Accordo.


5. Il corso preposti può essere frequentato online?

Il nuovo Accordo consente la formazione in presenza e in videoconferenza sincrona, nel rispetto delle condizioni previste. Non è ammesso l'e-learning asincrono per il corso iniziale e per l'aggiornamento dei preposti.


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