Amministri più società? Devi frequentare più volte il corso obbligatorio Datore di Lavoro?
Un imprenditore può amministrare due, tre o più società. Ma questo significa dover frequentare altrettanti corsi di sicurezza? Vediamo cosa prevede la normativa e come organizzare correttamente la formazione entro il 24 maggio 2027.
19 ottobre 2026 – Giancarlo D'Andrea, Direttore 626 School srl

Tre società, un solo amministratore. E una domanda che può evitare spese inutili.
Immagina un imprenditore di Cagliari.
È amministratore di una SRL che gestisce un ristorante.
Amministra anche una seconda società commerciale a Quartu Sant'Elena.
E partecipa alla gestione di una terza impresa con sede a Sestu.
Tre società, tre organizzazioni e attività differenti.
Con l'introduzione del nuovo corso obbligatorio per Datori di Lavoro, previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, nasce una domanda concreta:
Devo frequentare tre corsi di 16 ore oppure è sufficiente una sola formazione?
La risposta richiede una distinzione importante.
Il numero delle società amministrate non coincide automaticamente con il numero dei corsi da frequentare.
Ma non basta neppure essere amministratore per assumere necessariamente la posizione di Datore di Lavoro in ciascuna società.
Prima di iscriversi, occorre verificare ruoli, responsabilità e formazione già posseduta.
Essere amministratore di una SRL significa essere automaticamente Datore di Lavoro?
Non sempre.
L'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il Datore di Lavoro considerando, nel settore privato, la titolarità del rapporto di lavoro oppure la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva, in relazione all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
Per questo, nelle società, bisogna esaminare l'effettivo assetto organizzativo.
La situazione può essere differente in presenza di:
Amministratore unico.
Consiglio di amministrazione.
Amministratori con differenti attribuzioni.
Deleghe gestionali.
Strutture organizzative articolate.
La qualifica formale rappresenta un elemento importante, ma non esaurisce l'analisi delle responsabilità.
E soprattutto, una delega di funzioni non elimina gli obblighi non delegabili previsti dall'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008.
Il nuovo corso obbligatorio riguarda la persona che ricopre il ruolo di Datore di Lavoro
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, ha introdotto un percorso formativo specifico per i Datori di Lavoro.
La durata minima del corso è di 16 ore.
Il programma affronta aspetti giuridici, organizzativi e gestionali della prevenzione, con particolare attenzione alle responsabilità del Datore di Lavoro e all'organizzazione aziendale della sicurezza.
Per i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili è previsto, nei casi applicabili, un modulo aggiuntivo Cantieri di almeno 6 ore.
La formazione del Datore di Lavoro è distinta da quella necessaria per svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 34.
Chi ricopre più ruoli deve quindi verificare il proprio percorso formativo complessivo.
Se sono Datore di Lavoro di tre società, devo ripetere tre volte le 16 ore?
Questa è la domanda centrale.
Il corso base di 16 ore è costruito sulle competenze necessarie alla figura del Datore di Lavoro.
Non è articolato come un corso di formazione specifica dei lavoratori, calibrato sulla singola mansione e sui rischi dell'azienda.
Di conseguenza, il semplice fatto di ricoprire il ruolo di Datore di Lavoro in più società non determina automaticamente l'obbligo di ripetere integralmente il medesimo corso base per ciascuna impresa.
Occorre tuttavia verificare che la formazione sia conforme all'Accordo, che l'attestato sia valido e che siano rispettati gli obblighi di aggiornamento.
Inoltre, le caratteristiche delle singole società possono determinare ulteriori esigenze formative.
Per esempio, un'impresa affidataria che opera nei cantieri può richiedere il modulo Cantieri, mentre un'altra impresa dello stesso amministratore potrebbe non rientrare in tale previsione.
La formazione generale della persona non sostituisce, comunque, la valutazione dei rischi e l'organizzazione della prevenzione di ciascuna società.
Un esempio pratico: ristorante, negozio e impresa edile
Consideriamo tre società giuridicamente distinte.
Società A – Ristorante a Cagliari
L'imprenditore è individuato come Datore di Lavoro ai fini del D.Lgs. 81/2008.
Deve verificare il proprio obbligo formativo e organizzare gli adempimenti aziendali relativi a sicurezza sul lavoro, lavoratori, emergenze e rischi specifici.
Società B – Negozio a Quartu Sant'Elena
Lo stesso imprenditore ricopre anche qui il ruolo di Datore di Lavoro.
Se ha già frequentato validamente il corso base previsto dall'Accordo, non deve presumere che sia necessario ripetere le medesime 16 ore soltanto perché la società è diversa.
Deve però assicurare la corretta gestione della sicurezza anche nella seconda organizzazione.
Società C – Impresa affidataria in cantiere
In questa terza società potrebbe essere necessario integrare il percorso con il modulo Cantieri di 6 ore, secondo le condizioni previste dall'Accordo.
Il risultato è chiaro.
Non bisogna moltiplicare automaticamente i corsi per il numero delle società.
Bisogna verificare gli obblighi effettivi della persona e delle singole organizzazioni.
Attenzione: una sola formazione non significa una sola gestione della sicurezza
Questo è il punto che ogni imprenditore dovrebbe comprendere.
Le società giuridicamente distinte conservano i rispettivi obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A seconda delle caratteristiche delle organizzazioni, ciascuna dovrà assicurare gli adempimenti applicabili, tra cui:
Valutazione dei rischi e redazione del DVR.
Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Individuazione dell'RSPP.
Formazione dei lavoratori e delle altre figure interessate.
Gestione delle emergenze.
Sorveglianza sanitaria, quando prevista.
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Avere un unico amministratore non significa poter utilizzare automaticamente un unico DVR per società differenti.
Allo stesso modo, un attestato formativo valido non dimostra, da solo, che tutte le imprese amministrate siano conformi agli obblighi di sicurezza.
La formazione riguarda le competenze della persona. La gestione della sicurezza riguarda anche l'organizzazione concreta di ciascuna impresa.
E se ho già frequentato il corso Datore di Lavoro RSPP?
Molti imprenditori hanno già frequentato, negli anni precedenti, percorsi formativi per svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il nuovo Accordo prevede disposizioni sul riconoscimento della formazione pregressa e dei crediti formativi.
Non è quindi corretto concludere automaticamente che ogni Datore di Lavoro già formato come RSPP debba acquistare un ulteriore corso di 16 ore.
È necessario verificare gli attestati, la formazione effettuata, gli aggiornamenti e le condizioni previste dall'Accordo.
Su questo tema è utile anche l'approfondimento di 626 School Azienda senza dipendenti: il titolare deve fare il nuovo corso Datore di Lavoro di 16 ore?.
La scadenza del 24 maggio 2027 si avvicina
Il nuovo Accordo Stato-Regioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Per i Datori di Lavoro interessati dalla disciplina transitoria, il termine per completare la formazione è fissato al 24 maggio 2027.
Questo termine non deve essere confuso con una generale possibilità di rinviare ogni obbligo formativo fino a quella data: occorre considerare le disposizioni applicabili alle diverse situazioni.
Per chi amministra più imprese, programmare per tempo può essere particolarmente conveniente.
Significa verificare gli attestati disponibili, individuare i ruoli effettivi e organizzare la formazione senza acquistare percorsi duplicati o non necessari.
A Cagliari e in Sardegna, 626 School aiuta gli imprenditori a scegliere il percorso corretto
Per un imprenditore che amministra più società, la difficoltà non consiste soltanto nel trovare un corso.
Consiste nel comprendere quale formazione sia effettivamente necessaria.
626 School propone un approccio pratico:
Prima verifichiamo. Poi organizziamo la formazione.
L'analisi preliminare può riguardare:
Le società amministrate e i rispettivi assetti organizzativi.
L'individuazione dei Datori di Lavoro.
Gli attestati già posseduti.
Gli eventuali crediti formativi.
La necessità del modulo Cantieri.
Gli aggiornamenti e le scadenze.
È un servizio utile per amministratori di SRL, imprenditori e gruppi aziendali che operano a Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Assemini, Sestu e nel resto della Sardegna.
626 School può inoltre assistere le imprese nell'organizzazione continuativa della sicurezza, attraverso consulenza tecnica, valutazione dei rischi e incarichi di RSPP esterno.
Per approfondire la gestione delle aziende multisede, consulta anche Nuovo corso obbligatorio per Datore di Lavoro: cosa deve fare un'azienda con più sedi o unità produttive?.
Vuoi iscriverti al corso Datore di Lavoro di 16 ore?
626 School organizza percorsi di formazione per Datori di Lavoro secondo la disciplina dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Se amministri più società, puoi richiedere alla segreteria una verifica preliminare delle tue esigenze formative.
Chiama il numero 070 781090.
Potrai richiedere informazioni su iscrizioni, modalità di frequenza, preventivi aziendali e servizi di consulenza continuativa.
Non acquistare più corsi del necessario.
Scegli il percorso corretto per le tue responsabilità.
FAQ – Amministratore di più società e corso Datore di Lavoro
1. Sono amministratore di tre SRL: devo frequentare tre corsi di 16 ore?
Non automaticamente. Occorre prima verificare se ricopri effettivamente il ruolo di Datore di Lavoro in ciascuna società. Se hai già completato validamente il corso base di 16 ore, il numero delle società non comporta, di per sé, la necessità di ripetere integralmente il medesimo percorso. Restano da verificare eventuali moduli aggiuntivi, aggiornamenti e altre esigenze formative.
2. L'amministratore unico di una SRL è sempre il Datore di Lavoro?
L'amministratore unico riveste normalmente una posizione centrale nell'organizzazione societaria, ma l'individuazione del Datore di Lavoro ai fini del D.Lgs. 81/2008 richiede di considerare l'assetto effettivo e i poteri decisionali e di spesa. La situazione deve essere esaminata concretamente.
3. Se una delle società opera nei cantieri, servono ore aggiuntive?
Per i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili è previsto, nei casi applicabili, il modulo aggiuntivo Cantieri di 6 ore. Occorre verificare la posizione della società e la formazione già posseduta.
4. Ho già frequentato il corso Datore di Lavoro RSPP: devo fare anche le nuove 16 ore?
Non necessariamente. Il nuovo Accordo disciplina il riconoscimento della formazione pregressa e dei crediti. È opportuno verificare attestati, aggiornamenti e requisiti prima di iscriversi a un nuovo percorso.
5. Entro quando devo completare il nuovo corso obbligatorio?
Per i Datori di Lavoro interessati dal periodo transitorio dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la scadenza è il 24 maggio 2027. Le situazioni particolari devono essere valutate secondo la disciplina applicabile.
Conclusione: più società non significa necessariamente più corsi
Se amministri diverse imprese, la prima domanda non dovrebbe essere:
“Quanti corsi devo comprare?”
Dovrebbe essere:
“Quali ruoli ricopro realmente e quale formazione devo possedere?”
Una corretta analisi preventiva può evitare duplicazioni, migliorare l'organizzazione e permettere di pianificare gli adempimenti senza perdere tempo.
È il principio che guida l'attività di 626 School: aiutare le imprese a rispettare gli obblighi di legge in maniera semplice, efficace ed economicamente sostenibile.
Per informazioni, iscrizioni e preventivi: Segreteria 626 School – 070 781090.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articoli 2, 16, 17, 28, 29, 31, 34 e 37.
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR.
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025.
FAQ del Ministero del Lavoro relative all'Accordo Stato-Regioni 2025.
L'autore
Giancarlo D'Andrea – Direttore 626 School srl
Sociologo e RSPP esterno dal 2001, si occupa di consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
626 School srl è un'agenzia formativa accreditata dalla Regione Sardegna, con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001 da Bureau Veritas.
Contenuto informativo aggiornato al 19 ottobre 2026. La corretta individuazione degli obblighi richiede la verifica della specifica organizzazione aziendale.





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