La ditta delle pulizie entra nella tua azienda: chi si occupa della sicurezza?
Hai affidato le pulizie a un'impresa esterna? Il contratto commerciale non esaurisce gli obblighi di sicurezza. Ecco cosa dovrebbe verificare ogni imprenditore prima dell'inizio del servizio.

Sono le sette del mattino in un ufficio di Cagliari.
La ditta incaricata delle pulizie entra nei locali, prepara i prodotti detergenti, collega le attrezzature e inizia a lavorare.
Alle otto arrivano i primi dipendenti.
Qualcuno attraversa un pavimento appena lavato. Un altro passa vicino a un cavo elettrico. Nel frattempo vengono utilizzati prodotti chimici e attrezzature.
Tutto sembra normale.
Ma c'è una domanda che il titolare dovrebbe essersi posto prima dell'inizio del servizio:
Chi ha verificato i rischi che possono derivare dalla presenza contemporanea dei lavoratori delle due imprese?
È proprio in queste situazioni che la gestione della sicurezza può richiedere qualcosa di più di un DVR correttamente predisposto.
Affidare un servizio non significa trasferire tutti gli obblighi
Quando un'impresa affida lavori, servizi o forniture a soggetti esterni, possono trovare applicazione gli obblighi previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
La norma disciplina, tra l'altro, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, l'informazione sui rischi specifici, la cooperazione e il coordinamento.
Non significa che il committente diventi automaticamente responsabile di ogni rischio proprio dell'appaltatore.
Significa invece che, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, devono essere gestiti anche i rischi derivanti dall'interazione tra attività differenti.
La sicurezza non si ferma alla porta dell'azienda quando entra un fornitore esterno.
Un pavimento bagnato può diventare un rischio interferenziale
Immaginiamo un'attività commerciale di Quartu Sant'Elena.
La ditta delle pulizie interviene durante l'orario di apertura.
I lavoratori dell'impresa committente devono attraversare le stesse aree.
In questa situazione possono emergere rischi legati alla contemporaneità delle attività.
Tra gli esempi:
Pavimenti bagnati nelle zone di passaggio.
Cavi e attrezzature utilizzati nelle aree comuni.
Operazioni di pulizia vicino a macchinari o impianti.
Utilizzo di prodotti chimici in ambienti occupati.
Ostacoli temporanei lungo i percorsi di circolazione o di emergenza.
Non tutti questi rischi sono automaticamente classificabili come interferenziali in ogni circostanza.
Occorre analizzare le attività reali, i luoghi e le modalità di esecuzione del servizio.
La valutazione deve distinguere i rischi propri delle singole imprese da quelli derivanti dalle possibili interferenze.
Che cosa deve verificare il committente?
Quando si applica l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro committente deve considerare diversi aspetti.
1. Idoneità tecnico-professionale
Occorre verificare l'idoneità dell'impresa appaltatrice rispetto ai lavori, servizi o forniture da affidare, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
2. Informazioni sui rischi presenti
L'impresa esterna deve ricevere informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale è destinata a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
3. Cooperazione e coordinamento
Le imprese devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinare gli interventi per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze.
4. Valutazione della necessità del DUVRI
Quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
Il DUVRI non sostituisce i documenti di valutazione dei rischi delle singole imprese.
5. Aggiornamento delle misure
Quando cambiano le attività, gli orari, le attrezzature o le condizioni operative, occorre verificare se le misure di coordinamento siano ancora adeguate.
Il DUVRI è sempre obbligatorio quando entra una ditta di pulizie?
No.
L'obbligo deve essere valutato considerando le condizioni previste dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
Il comma 3-bis individua specifiche ipotesi nelle quali non si applica l'obbligo di elaborazione del DUVRI, ferme restando le altre disposizioni applicabili.
Tra queste rientrano, alle condizioni stabilite dalla norma, determinati servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non siano presenti i rischi particolari indicati dalla disposizione.
Attenzione: cinque uomini-giorno non significano semplicemente cinque giorni di calendario.
La norma fa riferimento all'entità presunta dei lavori, servizi e forniture, rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al loro svolgimento, considerando l'arco temporale di un anno dall'inizio delle attività.
Per questo motivo non è corretto affermare che tutti i contratti di pulizia richiedano automaticamente il DUVRI.
Ma sarebbe altrettanto sbagliato ritenere che l'assenza dell'obbligo di DUVRI elimini ogni dovere di cooperazione e coordinamento.
E se le pulizie vengono effettuate quando l'azienda è chiusa?
L'assenza contemporanea dei lavoratori delle due imprese può ridurre alcune interferenze.
Ma non consente, da sola, di escludere qualsiasi rischio.
Pensiamo a un pavimento lasciato bagnato, a materiali depositati in una zona di passaggio o a un'attrezzatura che non è stata ripristinata correttamente.
Le conseguenze di un'attività possono interessare anche lavoratori che entrano successivamente.
Occorre quindi valutare le condizioni concrete e predisporre le misure appropriate.
Il caso dei ristoranti e dei laboratori alimentari
Nelle attività alimentari la presenza di imprese esterne può richiedere un coordinamento particolarmente attento.
Pensiamo alle pulizie straordinarie di cucine, cappe, celle frigorifere, pavimentazioni e locali tecnici.
Accanto agli obblighi di sicurezza sul lavoro, l'operatore del settore alimentare deve continuare a garantire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie applicabili.
Le due discipline hanno finalità differenti, ma nella gestione operativa possono richiedere interventi coordinati.
È importante evitare che un'attività di pulizia o manutenzione introduca rischi per i lavoratori o comprometta le condizioni igieniche delle lavorazioni alimentari.
Per le imprese della ristorazione, 626 School ha approfondito anche il ruolo del RSPP esterno nella gestione della sicurezza dei ristoranti a Cagliari.
Chi aiuta il datore di lavoro a gestire queste situazioni?
Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge un ruolo importante nell'individuazione dei fattori di rischio e nell'elaborazione delle misure preventive, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008.
Un RSPP esterno può fornire supporto tecnico al datore di lavoro nell'analisi delle attività affidate a terzi e nell'individuazione delle misure necessarie.
La responsabilità degli obblighi che la legge attribuisce al committente resta in capo ai soggetti individuati dalla normativa.
La consulenza professionale non sostituisce queste responsabilità, ma può aiutare l'impresa a gestirle con maggiore metodo.
Il valore di un'assistenza continuativa emerge proprio quando l'organizzazione aziendale cambia e nuovi fornitori iniziano a operare nei luoghi di lavoro.
È un aspetto che abbiamo approfondito anche nell'articolo Hai assunto un dipendente o cambiato un macchinario? La sicurezza della tua azienda deve seguirti.
La proposta di 626 School per le imprese di Cagliari e della Sardegna
626 School srl, agenzia formativa accreditata alla Regione Sardegna e certificata ISO 9001, affianca le imprese nella gestione degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro.
I servizi di consulenza possono comprendere, in base alle esigenze aziendali e agli incarichi concordati:
Assistenza tecnica al datore di lavoro.
Incarico di RSPP esterno.
Collaborazione alla valutazione dei rischi.
Supporto nella gestione delle interferenze e nella predisposizione del DUVRI, quando previsto.
Verifica dei fabbisogni formativi.
Consulenza continuativa per l'organizzazione della prevenzione.
Ci rivolgiamo alle imprese di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Sestu, Assemini, Elmas, Sinnai e dell'intera Sardegna.
Il nostro obiettivo è aiutare gli imprenditori a gestire la sicurezza in maniera semplice, efficace e proporzionata alle caratteristiche dell'attività.
Hai affidato pulizie, manutenzioni o altri servizi a imprese esterne?
Non aspettare un incidente o un controllo per scoprire se il coordinamento della sicurezza è adeguato.
Contatta la segreteria 626 School al numero 070 781090.
Potrai richiedere un preventivo per la consulenza sulla gestione delle interferenze, la verifica degli obblighi applicabili e un contratto di assistenza continuativa con eventuale incarico di RSPP esterno.
FAQ – Imprese esterne e sicurezza sul lavoro
1. Se affido le pulizie a un'impresa esterna devo sempre predisporre il DUVRI?
No. Occorre verificare l'applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e le condizioni previste dai commi 3 e 3-bis. L'obbligo non è automatico per ogni affidamento.
2. Chi deve verificare l'idoneità dell'impresa di pulizie?
Quando si applica l'articolo 26, il datore di lavoro committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, secondo le modalità previste dalla normativa.
3. Se le pulizie vengono svolte di notte non esistono interferenze?
Non necessariamente. L'assenza di contemporaneità può eliminare alcuni rischi, ma devono essere valutati anche gli effetti delle lavorazioni sulle attività successive e le condizioni reali dei luoghi.
4. Il DUVRI sostituisce il DVR dell'impresa di pulizie?
No. Il DUVRI riguarda i rischi da interferenze nei casi previsti dalla normativa. Ciascun datore di lavoro mantiene i propri obblighi di valutazione dei rischi.
5. Un RSPP esterno può aiutare il committente nella gestione delle interferenze?
Sì. Nell'ambito delle proprie competenze e degli incarichi concordati, può collaborare all'analisi tecnica dei rischi e all'individuazione delle misure preventive. Gli obblighi di legge restano attribuiti ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008.
626 School srl – Consulenza e formazione per la sicurezza sul lavoro in Sardegna
Segreteria: 070 781090





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