Uscite di emergenza e vie di esodo: 7 errori da evitare in azienda
Una porta con il cartello verde “Uscita di emergenza” basta per essere in regola?

No.
In un ristorante, negozio, laboratorio, ufficio, officina, magazzino o stabilimento può esserci un'uscita di emergenza correttamente individuata, ma questo non significa automaticamente che il sistema di esodo sia sempre adeguato alle condizioni reali dell'attività.
Una scatola lasciata nel posto sbagliato.
Un tavolo spostato.
Un carrello parcheggiato nel corridoio.
Una porta difficile da utilizzare.
Una lampada di emergenza non efficiente.
Sono situazioni apparentemente banali che, in caso di emergenza, possono diventare un problema serio.
Vediamo quindi 7 errori che il Datore di Lavoro dovrebbe evitare nella gestione delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.
Vie di esodo e uscite di emergenza: cosa prevede il D.Lgs. 81/2008?
Uno dei principali riferimenti è il D.Lgs. 81/2008, e in particolare l'Allegato IV relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro, oltre alla disciplina di prevenzione incendi applicabile alla specifica attività.
Il principio fondamentale è molto chiaro:
le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
In caso di pericolo, inoltre, i lavoratori devono poter evacuare rapidamente e in condizioni di sicurezza.
Numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite devono essere determinati considerando diversi elementi, tra cui le caratteristiche dei luoghi, la loro destinazione, le attrezzature presenti e il numero massimo delle persone che possono trovarsi negli ambienti.
Questo significa che non esiste una soluzione identica per tutte le aziende.
Il problema non è soltanto “avere l'uscita di emergenza”
Questo è uno degli aspetti più importanti.
Un'impresa può aver individuato correttamente le uscite e installato la relativa segnaletica.
Ma cosa succede dopo sei mesi o un anno?
L'organizzazione dell'azienda cambia.
Arrivano nuove scaffalature.
Viene acquistata una macchina.
Si sposta un tavolo.
Il magazzino si riempie.
Aumentano le postazioni di lavoro.
Cambiano gli spazi destinati ai clienti.
Una via di esodo inizialmente adeguata potrebbe quindi trovarsi in condizioni differenti da quelle originariamente considerate.
La sicurezza sul lavoro non è una fotografia scattata una volta per tutte.
È un sistema che deve essere mantenuto nel tempo.
7 errori da controllare nella tua azienda
1. Utilizzare la via di esodo come deposito temporaneo
“Lo lasciamo qui solo per oggi.”
È una frase che può sembrare innocua.
Scatole, imballaggi, carrelli, sedie, attrezzature e materiali possono progressivamente occupare gli spazi destinati al passaggio.
Durante un'emergenza, però, anche un ostacolo apparentemente piccolo può rallentare l'evacuazione.
Le vie e le uscite di emergenza, così come le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, devono poter essere utilizzate senza impedimenti.
2. Avere una porta di emergenza che non si apre facilmente
Non basta che la porta esista.
Quando previsto dalla normativa applicabile, deve poter essere utilizzata facilmente e immediatamente dalle persone che devono evacuare.
Una porta bloccata, difficoltosa da utilizzare o gestita in modo improprio può compromettere l'efficacia dell'esodo.
Particolare attenzione deve essere prestata anche alle soluzioni adottate per esigenze organizzative o di protezione contro le intrusioni.
Le esigenze di sicurezza aziendale devono essere coordinate con quelle relative all'evacuazione.
3. Modificare gli spazi senza rivalutare i percorsi
Hai riorganizzato il magazzino?
Hai aggiunto nuove scaffalature?
Hai modificato la disposizione della sala del ristorante?
Hai inserito nuovi macchinari?
Hai aumentato il numero delle postazioni?
Modifiche significative degli ambienti e dell'organizzazione possono rendere necessario verificare se le condizioni precedentemente valutate siano ancora adeguate.
Non bisogna chiedersi soltanto:
“Abbiamo un'uscita?”
La domanda più utile è:
“Le persone che oggi si trovano qui possono raggiungere un luogo sicuro attraverso percorsi effettivamente fruibili?”
4. Pensare che il cartello verde risolva tutto
La segnaletica è fondamentale.
Ma un cartello non rende sicuro un percorso ostruito.
Le vie e le uscite di emergenza devono essere adeguatamente evidenziate dalla segnaletica prevista, ma questa rappresenta soltanto una componente del sistema.
Devono essere considerati insieme:
percorso di esodo;
accessibilità;
porte;
segnaletica;
illuminazione di sicurezza quando prevista;
organizzazione dell'emergenza;
persone presenti;
caratteristiche specifiche dell'attività.
La sicurezza nasce dalla coerenza tra tutti questi elementi.
5. Non controllare l'illuminazione di sicurezza
Cosa accade se durante un'emergenza viene meno l'illuminazione ordinaria?
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie e le uscite di emergenza che richiedono illuminazione siano dotate di illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, destinata a entrare in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
Avere installato le lampade di emergenza, quindi, non significa potersene dimenticare.
I sistemi previsti devono essere mantenuti efficienti secondo la normativa e le condizioni applicabili alla specifica attività.
6. Dimenticare che nei locali possono esserci persone che non conoscono l'azienda
In azienda non ci sono necessariamente soltanto lavoratori che conoscono perfettamente gli ambienti.
Possono esserci:
clienti;
fornitori;
manutentori;
collaboratori;
visitatori;
lavoratori appena assunti;
personale di imprese esterne.
Un percorso che sembra evidente a chi lavora nello stesso luogo ogni giorno potrebbe non esserlo per chi entra per la prima volta.
Anche questo elemento deve essere considerato nell'organizzazione della gestione delle emergenze.
Per ristoranti, negozi e attività aperte al pubblico il tema assume una rilevanza ancora più evidente.
7. Pensare che l'emergenza sia soltanto un problema degli addetti antincendio
Gli addetti antincendio svolgono un ruolo fondamentale.
Ma la gestione dell'emergenza comincia molto prima dell'eventuale incendio.
Significa organizzare correttamente gli ambienti, mantenere fruibili i percorsi, verificare periodicamente le condizioni aziendali e formare adeguatamente le persone incaricate.
Se devi formare o aggiornare gli addetti della tua azienda puoi consultare la pagina dedicata ai:
Fai una semplice verifica nella tua azienda
Quando arrivi al lavoro prova a fare una cosa molto semplice.
Percorri fisicamente una delle vie previste per l'esodo.
Non limitarti a guardarla dalla scrivania.
Percorrila dall'inizio alla fine e prova a chiederti:
è completamente sgombra?
le porte previste sono facilmente utilizzabili?
la segnaletica è presente e visibile?
l'illuminazione di sicurezza prevista è efficiente?
sono stati modificati gli spazi rispetto all'ultima valutazione?
sono state aggiunte attrezzature o scaffalature?
un lavoratore appena assunto saprebbe dove dirigersi?
un cliente o visitatore comprenderebbe facilmente dove andare?
Questa semplice osservazione non sostituisce una valutazione tecnica professionale, ma può aiutare il Datore di Lavoro a individuare situazioni che meritano un approfondimento.
Vie di esodo, DVR e RSPP: perché devono dialogare
Le vie di esodo non dovrebbero essere considerate un elemento isolato dal resto della gestione della sicurezza aziendale.
Documento di Valutazione dei Rischi, valutazione del rischio incendio, organizzazione delle emergenze, formazione degli addetti ed effettive condizioni dei luoghi di lavoro devono essere coerenti tra loro.
È qui che emerge la differenza tra:
avere dei documenti
e
gestire realmente la sicurezza.
626 School affianca le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro, dalla valutazione dei rischi all'assistenza continuativa e, quando necessario, all'assunzione dell'incarico di RSPP esterno.
L'obiettivo è aiutare il Datore di Lavoro a costruire un sistema di prevenzione concretamente applicabile alla propria azienda, non semplicemente produrre documenti.
Anche il Datore di Lavoro deve formarsi sulla sicurezza
La prevenzione passa anche dalla consapevolezza di chi organizza l'impresa.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto uno specifico percorso formativo per i Datori di Lavoro, definendone durata e contenuti.
Per i Datori di Lavoro già in attività alla data di entrata in vigore dell'Accordo è previsto il completamento del percorso entro i termini stabiliti dalla disciplina transitoria.
626 School ha predisposto un percorso specifico per accompagnare le imprese sarde nell'adempimento del nuovo obbligo.
La formazione del Datore di Lavoro, naturalmente, rappresenta una componente del sistema di prevenzione: non sostituisce il DVR, la corretta organizzazione delle emergenze, le misure tecniche, la formazione degli addetti o il controllo delle effettive condizioni dei luoghi di lavoro.
Dalla formazione obbligatoria alla competenza specialistica
626 School considera la formazione non soltanto un adempimento, ma uno strumento per costruire competenze realmente utilizzabili sul lavoro.
Da questa visione nasce 626 School – Scuola Sarda della Sicurezza sul Lavoro™, il polo specialistico dedicato alla crescita professionale di RSPP, ASPP, formatori, consulenti, tecnici e professionisti della prevenzione.
L'obiettivo è affiancare alla formazione obbligatoria percorsi di approfondimento, casi reali, laboratori e formazione specialistica sui temi emergenti della prevenzione.
Sicurezza sul lavoro in Sardegna: controllare prima è meglio che scoprire dopo
Un'uscita parzialmente ostruita può sembrare un problema secondario.
Fino al momento in cui quella via di esodo deve essere utilizzata davvero.
La prevenzione efficace parte spesso proprio dalle cose apparentemente più semplici:
osservare → controllare → correggere → mantenere.
626 School opera al fianco delle imprese della Sardegna con servizi di consulenza sulla sicurezza sul lavoro, RSPP esterno, valutazione dei rischi, DVR e formazione obbligatoria.
Se hai modificato i locali, introdotto nuove attrezzature, cambiato l'organizzazione dell'attività oppure semplicemente vuoi capire se la gestione della sicurezza della tua azienda è ancora coerente con la situazione reale, può essere il momento giusto per verificarlo.
FAQ – Vie di esodo e uscite di emergenza
Le vie di esodo possono essere utilizzate come deposito?
Le vie e le uscite di emergenza devono essere mantenute sgombre e utilizzabili senza impedimenti. Materiali, attrezzature, scatole o altri oggetti non devono comprometterne la fruibilità.
Basta mettere il cartello “Uscita di emergenza”?
No. La segnaletica è uno degli elementi del sistema. Devono essere considerate anche la fruibilità del percorso, le porte, l'illuminazione di sicurezza quando richiesta e la complessiva organizzazione dell'emergenza.
Una porta di emergenza può essere chiusa a chiave?
L'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, salvo specifiche deroghe autorizzate dagli organi di vigilanza.
La situazione concreta deve comunque essere valutata considerando la normativa antincendio applicabile all'attività.
Se modifico la disposizione dei locali devo ricontrollare le vie di esodo?
Una modifica significativa degli spazi, delle attrezzature, dell'organizzazione o delle condizioni considerate nella valutazione può rendere necessaria una verifica dell'adeguatezza delle misure esistenti.
Chi deve essere formato per la gestione dell'emergenza incendio?
Il Datore di Lavoro deve organizzare la gestione delle emergenze e individuare gli addetti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. La formazione degli addetti antincendio è disciplinata in particolare dal D.M. 2 settembre 2021.
Il DVR deve considerare anche la gestione delle emergenze?
La valutazione dei rischi e l'organizzazione aziendale della sicurezza devono essere coerenti con i rischi effettivamente presenti e con le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza applicabili alla specifica attività.
Riferimenti normativi essenziali
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 – Requisiti dei luoghi di lavoro;
D.M. 2 settembre 2021 – gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e formazione degli addetti;
D.M. 3 settembre 2021 e specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, quando applicabili;
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Le informazioni contenute nell'articolo hanno carattere generale e divulgativo. La corretta individuazione delle vie di esodo e delle misure di prevenzione e protezione deve essere verificata sulla specifica attività, considerando caratteristiche dei luoghi, affollamento, destinazione d'uso, rischi presenti e normativa applicabile.
626 School srl – Consulenza & Formazione
Sicurezza sul lavoro • HACCP • Formazione professionale Operativi in Sardegna.





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