Il tuo caposquadra è già un preposto, anche se non lo hai nominato? Il rischio nascosto nelle PMI
In molte piccole imprese c'è una persona che organizza il lavoro, dà indicazioni ai colleghi e controlla che le attività vengano svolte correttamente. Ma il Datore di Lavoro sa che quella persona potrebbe già esercitare le funzioni di preposto?

È una situazione frequente nelle aziende artigiane, nei cantieri, nei magazzini, nella ristorazione e nelle imprese di servizi.
Un dipendente esperto coordina i colleghi. Un caposquadra assegna i compiti. Un responsabile di turno controlla il lavoro degli altri.
Tutto sembra funzionare normalmente.
Ma c'è una domanda che molti imprenditori dovrebbero porsi:
Chi vigila concretamente sulla sicurezza dei lavoratori durante le attività quotidiane?
La risposta potrebbe far emergere una figura che la normativa sulla sicurezza conosce molto bene: il preposto, anche quando esercita le proprie funzioni di fatto.
Il preposto non è semplicemente chi ha un titolo sulla carta
L'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
In parole semplici, è chi esercita concretamente funzioni di sovrintendenza e vigilanza.
Può trattarsi di un caposquadra, di un caporeparto, di un responsabile di turno o di un'altra figura aziendale.
Ma attenzione: non basta essere il dipendente più anziano o più esperto per diventare automaticamente preposto.
Occorre verificare quali poteri e funzioni vengano effettivamente esercitati.
Il preposto di fatto: cosa dice la legge?
L'articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce il principio dell'esercizio di fatto dei poteri direttivi.
Le posizioni di garanzia relative, tra gli altri, al preposto gravano anche su chi, pur privo di regolare investitura, esercita concretamente i poteri giuridici riferiti a tale figura.
Questo significa che l'assenza di un'individuazione formale non esclude automaticamente le responsabilità di chi esercita realmente quelle funzioni.
Ma significa anche qualcosa di molto importante per il Datore di Lavoro.
Non basta lasciare che l'organizzazione del lavoro si sviluppi spontaneamente: bisogna individuare chiaramente chi esercita le funzioni di vigilanza e assicurare che sia adeguatamente formato.
L'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del D.Lgs. 81/2008 prevede infatti l'obbligo, per il Datore di Lavoro e i dirigenti secondo le rispettive attribuzioni, di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 19.
Tre situazioni che un piccolo imprenditore dovrebbe verificare
1. Il caposquadra di un'impresa edile
Un'impresa di Cagliari impiega diversi lavoratori nei cantieri.
Uno degli operai più esperti organizza quotidianamente le attività, impartisce istruzioni operative e controlla che i colleghi rispettino le disposizioni aziendali.
Non è mai stato formalmente individuato come preposto.
La domanda da porsi è: quali funzioni esercita concretamente?
Se svolge effettivamente attività di sovrintendenza e vigilanza riconducibili alla figura del preposto, il Datore di Lavoro deve affrontare la situazione organizzativa e formativa.
2. Il responsabile di turno in un ristorante
Un ristorante di Quartu Sant'Elena impiega diversi lavoratori.
Durante alcuni turni, il titolare non è presente.
Un responsabile coordina le attività, assegna compiti e controlla l'applicazione delle istruzioni operative, comprese quelle relative alla sicurezza.
Anche in questo caso occorre valutare se le funzioni effettivamente esercitate configurino il ruolo di preposto.
Non ogni responsabile di turno è automaticamente un preposto, ma la questione non può essere risolta guardando soltanto la qualifica contrattuale.
3. Il responsabile di magazzino
In un'azienda di logistica dell'hinterland di Cagliari, un lavoratore coordina le operazioni di carico e scarico.
Controlla le attività dei colleghi, segnala comportamenti pericolosi e interviene quando le procedure non vengono rispettate.
Sono attività che possono assumere rilevanza ai fini dell'individuazione del preposto.
Il Datore di Lavoro dovrebbe verificare ruoli, poteri, responsabilità e formazione.
Quali obblighi ha il preposto?
L'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al preposto importanti obblighi di vigilanza.
Tra questi rientrano:
Sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.
Intervenire per modificare comportamenti non conformi, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
Interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori quando persistono inosservanze, secondo quanto previsto dalla legge.
Segnalare tempestivamente condizioni di pericolo e carenze rilevate.
Interrompere temporaneamente l'attività, nei casi previsti dalla normativa, quando emergono condizioni di pericolo.
Il preposto non sostituisce il Datore di Lavoro, né assume automaticamente tutti i suoi obblighi.
Ha però un ruolo fondamentale nel sistema aziendale di prevenzione.
Il nuovo corso Preposto dura 12 ore
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha aggiornato il percorso formativo obbligatorio per i preposti.
Il corso iniziale prevede almeno 12 ore, aggiuntive rispetto alla formazione generale e specifica dei lavoratori.
I contenuti riguardano il ruolo del preposto, gli obblighi, le responsabilità, le modalità di vigilanza e le competenze necessarie per intervenire nelle situazioni operative.
La formazione può essere svolta in presenza oppure in videoconferenza sincrona, nel rispetto dei requisiti previsti.
Non è consentito l'e-learning asincrono per la formazione iniziale e l'aggiornamento dei preposti.
626 School organizza percorsi formativi rivolti alle imprese di Cagliari, dell'hinterland e dell'intera Sardegna.
Quanto costa formare un preposto con 626 School?
Percorso | Durata | Prezzo |
Corso iniziale Preposto | 12 ore | 200 € + IVA |
Aggiornamento Preposto | 6 ore | 140 € + IVA |
La segreteria 626 School può fornire informazioni sulle edizioni disponibili e sulle soluzioni formative per le aziende.
Per gruppi di lavoratori della stessa impresa è possibile richiedere un preventivo personalizzato.
Telefono segreteria: 070 781090.
Attenzione: l'aggiornamento del preposto è biennale
Un altro elemento da verificare riguarda gli attestati già posseduti.
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede per i preposti un aggiornamento con periodicità biennale, della durata minima di 6 ore.
L'aggiornamento è inoltre necessario quando l'evoluzione o l'insorgenza di nuovi rischi lo richieda.
Per i preposti formati in precedenza devono essere considerate le specifiche disposizioni transitorie.
In particolare, per coloro il cui corso iniziale o ultimo aggiornamento risaliva a oltre due anni prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, il termine transitorio per aggiornarsi era il 24 maggio 2026.
Se nella tua azienda ci sono preposti con attestati datati, è opportuno verificarne subito la posizione formativa.
Cosa rischia l'impresa se non individua e forma correttamente i preposti?
Il mancato rispetto degli obblighi di individuazione e formazione può comportare responsabilità e sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008.
Ma c'è un problema ancora più importante.
Un'organizzazione nella quale non sono chiaramente individuate le responsabilità di vigilanza può rendere meno efficace la prevenzione degli infortuni.
Chi interviene quando un lavoratore non utilizza correttamente un DPI?
Chi verifica il rispetto delle procedure operative?
Chi segnala una condizione di pericolo?
Sono domande alle quali l'impresa deve saper rispondere.
Abbiamo affrontato altre criticità organizzative nell'articolo Le 5 irregolarità più sanzionate durante i controlli nelle PMI.
Come verificare se nella tua azienda esistono preposti di fatto
Un primo controllo organizzativo può partire da alcune domande:
Chi coordina quotidianamente il lavoro dei dipendenti?
Chi impartisce istruzioni operative e verifica che vengano rispettate?
Chi interviene quando un lavoratore adotta comportamenti non sicuri?
Chi segnala al Datore di Lavoro situazioni di pericolo?
Le persone che esercitano effettivamente queste funzioni sono state individuate e formate adeguatamente?
Le risposte non sostituiscono una valutazione professionale dell'organizzazione aziendale, ma possono aiutare a individuare situazioni da approfondire.
Preposti a Cagliari e in Sardegna: formazione e consulenza per le PMI
626 School affianca le imprese nella formazione obbligatoria e nell'organizzazione della prevenzione.
Siamo un'agenzia formativa accreditata dalla Regione Sardegna e operiamo con un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001.
Proponiamo corsi per preposti rivolti alle imprese di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Sinnai, Assemini, Elmas e Capoterra.
Operiamo inoltre a favore delle imprese di Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano e dell'intero territorio regionale.
Per le aziende che necessitano di formare più preposti possiamo valutare percorsi organizzati secondo le specifiche esigenze operative.
FAQ – Cinque domande frequenti sui preposti
1. Un caposquadra è automaticamente un preposto?
No. La qualifica di caposquadra, da sola, non è sufficiente. Occorre verificare se la persona esercita concretamente i poteri e le funzioni di sovrintendenza e vigilanza riconducibili alla figura del preposto.
2. Un lavoratore può essere considerato preposto anche senza un'individuazione formale?
Sì, quando esercita concretamente i poteri riferibili alla figura del preposto. L'articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'esercizio di fatto dei poteri direttivi. Questo non elimina l'obbligo aziendale di individuare i preposti ai sensi dell'articolo 18.
3. Quanto dura il corso iniziale per preposti nel 2026?
Il corso iniziale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha una durata minima di 12 ore e si aggiunge alla formazione generale e specifica dei lavoratori.
4. Il corso Preposto di 12 ore può essere seguito online?
Può essere svolto in videoconferenza sincrona, nel rispetto dei requisiti normativi, oppure in presenza. Non è ammessa la modalità e-learning asincrona.
5. Ogni quanto deve essere aggiornato il preposto?
L'aggiornamento ha periodicità biennale e durata minima di 6 ore. Occorre inoltre aggiornare la formazione quando l'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi lo renda necessario.
Il tuo caposquadra è davvero formato per vigilare sulla sicurezza?
Forse nella tua impresa esiste già una persona che esercita funzioni di preposto, ma non hai ancora verificato correttamente la sua posizione.
Oppure hai individuato i preposti, ma non sai se i loro attestati siano aggiornati.
626 School può aiutarti a verificare le esigenze formative della tua azienda e a organizzare i corsi necessari.
Corso iniziale Preposto 12 ore: 200 € + IVA.
Aggiornamento Preposto 6 ore: 140 € + IVA.
626 SCHOOL SRL – SEGRETERIA FORMAZIONE
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