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Se sei già Datore di Lavoro RSPP devi fare anche il nuovo corso di 16 ore? Cosa cambia nel 2026

Aggiornato al 27 agosto 2026


Hai già frequentato in passato il corso per Datore di Lavoro RSPP e ora hai letto che il nuovo Accordo Stato-Regioni ha introdotto un corso obbligatorio di 16 ore per i Datori di Lavoro?


La domanda è inevitabile:

“Devo fare anche io il nuovo corso di 16 ore oppure la formazione che ho già svolto viene riconosciuta?”

La risposta è importante:

No, non necessariamente devi ripartire da zero.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha introdotto il nuovo percorso formativo per il Datore di Lavoro, ma disciplina anche il riconoscimento della formazione pregressa.

In particolare, per chi ha già svolto direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione come Datore di Lavoro RSPP, occorre verificare la formazione già effettuata, il percorso seguito e la situazione degli aggiornamenti.

Prima di acquistare un altro corso, quindi, la cosa più sensata è una:

recuperare il proprio attestato DL-RSPP e verificare esattamente quale credito formativo viene riconosciuto.

Vediamo perché.

Cosa è cambiato per i Datori di Lavoro

La grande novità dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è che la formazione in materia di salute e sicurezza riguarda ora il Datore di Lavoro in quanto tale.

Il corso previsto per il Datore di Lavoro ha una durata minima di 16 ore.

Per le imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili è inoltre previsto uno specifico modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore.

Questo ha creato comprensibilmente qualche confusione tra gli imprenditori.

Fino alla nuova disciplina, infatti, molti Datori di Lavoro associavano il proprio corso sulla sicurezza alla scelta di svolgere direttamente il ruolo di RSPP.

Oggi dobbiamo invece distinguere chiaramente:

Datore di Lavoro

e

Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione – DL-RSPP.

Sono due percorsi che il nuovo Accordo struttura distintamente.

Datore di Lavoro e Datore di Lavoro RSPP non sono la stessa cosa

Questo è il punto fondamentale per comprendere la nuova disciplina.

Il Datore di Lavoro è la figura sulla quale ricadono gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza applicabili alla sua organizzazione.

Il DL-RSPP, invece, è il Datore di Lavoro che, nei casi consentiti dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, decide di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Con il nuovo Accordo il percorso per chi intende svolgere direttamente questi compiti parte dalla formazione prevista per il Datore di Lavoro e prosegue con la formazione specifica prevista per il DL-RSPP.

Per chi comincia oggi il percorso, quindi, la logica è:

formazione Datore di Lavoro → formazione aggiuntiva DL-RSPP → eventuali moduli tecnici previsti per determinati settori.

Ma cosa succede a chi il corso DL-RSPP lo aveva già frequentato prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo?

Ho già il corso Datore di Lavoro RSPP: devo fare le nuove 16 ore?

Non automaticamente.

È proprio qui che diventa importante il riconoscimento della formazione pregressa.

Il nuovo Accordo prevede un sistema di crediti formativi e riconosce la formazione precedentemente effettuata in determinate condizioni.

Le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro nel 2026 hanno ulteriormente chiarito questo punto per i Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP.

In particolare, viene riconosciuta la formazione pregressa dei Datori di Lavoro RSPP formati ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e del previgente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Sono stati inoltre forniti chiarimenti sui soggetti che, in base alla disciplina precedente, avevano frequentato percorsi conformi al D.M. 16 gennaio 1997 o beneficiavano degli esoneri previsti dalla normativa allora vigente.

Questo significa una cosa molto concreta:

se sei già un DL-RSPP formato secondo la disciplina precedente, non devi concludere automaticamente che sia necessario frequentare nuovamente da zero il corso base di 16 ore.

Deve essere verificata la tua situazione formativa.

Attenzione però agli aggiornamenti

Possedere un vecchio attestato non significa automaticamente che qualsiasi situazione formativa sia ancora valida.

Le FAQ ministeriali del 2026 hanno chiarito anche un altro aspetto importante relativo ai corsi abilitanti.

Il credito formativo deve essere accompagnato dal rispetto degli obblighi di aggiornamento.

In particolare, il Ministero ha chiarito che, in caso di mancato aggiornamento, occorre considerare anche il limite massimo previsto dalla nuova disciplina.

Per questo motivo due imprenditori che possiedono entrambi un vecchio attestato DL-RSPP potrebbero trovarsi in situazioni differenti.

La verifica deve quindi prendere in considerazione almeno:

  • data della formazione;

  • tipologia di corso frequentato;

  • riferimento normativo;

  • settore di attività;

  • eventuali aggiornamenti effettuati;

  • data dell'ultimo aggiornamento;

  • eventuale continuità del percorso formativo.

Ecco perché sconsigliamo di rispondere alla domanda semplicemente con:

“Hai già fatto il corso? Allora sei a posto.”

oppure, all'opposto:

“È cambiata la normativa, quindi devi rifare tutto.”

Entrambe le risposte possono essere troppo semplicistiche.

5 situazioni diverse: scopri in quale ti trovi

Caso 1 – Sei Datore di Lavoro e non hai mai svolto alcuna formazione specifica come Datore di Lavoro

È il caso più semplice.

Il nuovo Accordo prevede per il Datore di Lavoro un corso di formazione della durata minima di 16 ore.

È la nuova formazione di base prevista per questa figura.

626 School ha già attivato il percorso dedicato.

Il corso è disponibile anche in modalità e-learning secondo le modalità consentite dall'Accordo.

Caso 2 – Hai già frequentato il corso Datore di Lavoro RSPP secondo il precedente Accordo Stato-Regioni

Questa è probabilmente la situazione che genera più dubbi.

Se hai frequentato regolarmente il precedente percorso DL-RSPP, la tua formazione pregressa deve essere valutata alla luce del sistema di crediti previsto dal nuovo Accordo.

Non partire quindi dal presupposto di dover acquistare automaticamente un altro corso completo di 16 ore.

Recupera:

  • attestato iniziale DL-RSPP;

  • eventuali attestati di aggiornamento;

  • date dei corsi;

  • eventuale documentazione relativa al percorso svolto.

Con questi elementi è possibile verificare correttamente la situazione.

Caso 3 – Hai fatto il corso DL-RSPP molti anni fa ma non ricordi gli aggiornamenti

Qui occorre maggiore attenzione.

Un attestato molto vecchio, da solo, non consente di stabilire con certezza quale sia oggi la situazione formativa.

Le FAQ ministeriali hanno affrontato espressamente anche il problema dei corsi abilitanti e dei mancati aggiornamenti.

Per questo motivo, se hai un attestato DL-RSPP risalente a molti anni fa, non affidarti alla memoria.

Recupera la documentazione.

La verifica delle date può fare una differenza sostanziale nella determinazione del percorso necessario.

Caso 4 – Sei Datore di Lavoro ma non svolgi personalmente il ruolo di RSPP

Questa situazione va distinta dalla precedente.

Il fatto che l'impresa abbia nominato un RSPP esterno o interno non elimina il nuovo obbligo formativo previsto per il Datore di Lavoro.

La formazione del Datore di Lavoro e quella necessaria per svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione rispondono infatti a finalità differenti.

Se quindi sei Datore di Lavoro e non hai una formazione pregressa riconoscibile, devi verificare il nuovo obbligo formativo previsto dall'Accordo.

Per approfondire puoi leggere:

[Nota editoriale: collega questa frase all'URL esatto dell'articolo già pubblicato sul corso entro il 24 maggio 2027.]

Caso 5 – Sei Datore di Lavoro e operi nei cantieri

Qui occorre fare un'ulteriore verifica.

Per i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili il nuovo Accordo prevede uno specifico modulo aggiuntivo Cantieri della durata minima di 6 ore.

Il percorso può quindi arrivare a:

16 ore corso Datore di Lavoro + 6 ore modulo Cantieri = 22 ore.

626 School ha predisposto anche il percorso completo.

E se oggi voglio diventare Datore di Lavoro RSPP?

Anche questo è un caso differente.

Le FAQ del Ministero del Lavoro hanno chiarito che il Datore di Lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione deve seguire il percorso previsto dal punto 4 della Parte II del nuovo Accordo.

Il percorso comprende un modulo comune e, per determinati settori, ulteriori moduli tecnico-integrativi.

L'accesso al modulo comune avviene dopo la frequenza del corso propedeutico previsto per il Datore di Lavoro.

Pertanto non bisogna confondere:

il corso obbligatorio del Datore di Lavoro

con

l'intero percorso necessario per diventare DL-RSPP.

Entro quando deve essere completata la nuova formazione del Datore di Lavoro?

L'Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Per i Datori di Lavoro tenuti ad acquisire la nuova formazione è previsto il periodo transitorio stabilito dall'Accordo.

La data che gli imprenditori devono quindi tenere sotto controllo è:

24 maggio 2027

Aspettare le ultime settimane può però creare problemi organizzativi e concentrazione delle richieste.

Se sai già di dover frequentare il corso, anticiparlo consente di programmare la formazione con maggiore tranquillità.

Hai un vecchio attestato DL-RSPP? Non acquistare un corso prima di averlo verificato

Questo è probabilmente il consiglio più utile di tutto l'articolo.

Se sei già stato formato come Datore di Lavoro RSPP, prima di iscriverti automaticamente al nuovo corso recupera la documentazione.

Invia il tuo attestato a 626 School

Possiamo effettuare una verifica preliminare della documentazione formativa per capire quale sia il percorso da valutare alla luce della formazione già effettuata.

In particolare, è utile trasmettere:

1. attestato del corso DL-RSPP;2. eventuali attestati di aggiornamento;3. settore di attività dell'impresa;4. indicazione se svolgi ancora direttamente il ruolo di RSPP.

L'obiettivo non è venderti un corso che hai già validamente assolto.

L'obiettivo è aiutarti a capire quale formazione devi realmente effettuare.

Corso Datore di Lavoro: 16 ore anche online

Per i Datori di Lavoro che devono effettuare la nuova formazione, 626 School mette a disposizione il Corso Datore di Lavoro di 16 ore, fruibile anche online secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.

Sono disponibili:

Corso Datore di Lavoro – 16 oreFormazione iniziale.

Corso Datore di Lavoro + modulo Cantieri – 22 ore16 ore di formazione iniziale + 6 ore aggiuntive per il modulo Cantieri nei casi previsti.

In sintesi: DL-RSPP e nuovo corso di 16 ore

La risposta alla domanda iniziale è quindi:

Se hai già frequentato validamente il corso come Datore di Lavoro RSPP, non devi automaticamente considerarti obbligato a ripartire da zero con il nuovo corso di 16 ore. La formazione pregressa può essere riconosciuta secondo il sistema dei crediti previsto dal nuovo Accordo. Occorre però verificare il percorso effettivamente svolto e la situazione degli aggiornamenti.

Se invece sei un Datore di Lavoro che non dispone di una formazione pregressa riconoscibile, devi verificare l'obbligo relativo al nuovo corso.

La differenza può sembrare piccola.

Dal punto di vista pratico è enorme.

Prima verifica. Poi scegli il corso realmente necessario.




FAQ – Datore di Lavoro RSPP e corso di 16 ore


Chi ha già fatto il corso RSPP Datore di Lavoro deve fare anche le nuove 16 ore?

Non necessariamente. Il nuovo Accordo disciplina il riconoscimento della formazione pregressa per i Datori di Lavoro RSPP. Occorre verificare il percorso svolto e la situazione degli aggiornamenti.

Tutti i Datori di Lavoro devono fare il corso di 16 ore?

Il nuovo Accordo introduce il percorso formativo di 16 ore per il Datore di Lavoro, fermo restando il sistema di riconoscimento dei crediti e della formazione pregressa previsto dalla stessa disciplina.

Datore di Lavoro e DL-RSPP sono la stessa formazione?

No. Il nuovo Accordo distingue la formazione del Datore di Lavoro dal percorso ulteriore necessario al Datore di Lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il vecchio attestato DL-RSPP è ancora valido?

Non è possibile rispondere soltanto guardando il titolo dell'attestato. Devono essere valutati il percorso formativo, la data, il riferimento normativo e gli aggiornamenti effettuati.

Cosa devo fare se non trovo gli attestati di aggiornamento?

È opportuno ricostruire il proprio percorso formativo attraverso la documentazione disponibile e, quando possibile, contattando i soggetti formatori che hanno erogato i corsi.

Il nuovo corso Datore di Lavoro può essere svolto online?

Il nuovo Accordo consente l'e-learning per il corso del Datore di Lavoro secondo le condizioni e i requisiti previsti dalla disciplina.

Quando scade il termine per la nuova formazione?

Per i Datori di Lavoro interessati dal nuovo obbligo, il periodo transitorio conduce alla data del 24 maggio 2027.

Chi lavora nei cantieri deve fare 22 ore?

Nei casi previsti dall'Accordo, al corso base di 16 ore si aggiunge il modulo Cantieri di 6 ore. Occorre verificare l'applicabilità del modulo alla specifica impresa.



L'autore


Giancarlo D'Andrea – Direttore di 626 School srl

Sociologo e professionista della prevenzione, opera nella consulenza alle imprese dal 1994 ed è RSPP esterno dal 2001.

È Direttore di 626 School srl, società specializzata nella consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare, accreditata dalla Regione Sardegna e con sistema di gestione certificato ISO 9001:2015 da Bureau Veritas per le attività comprese nel campo di certificazione.

Coordina progetti dedicati alla gestione integrata della sicurezza nelle piccole e medie imprese, con particolare attenzione alla semplificazione degli adempimenti, alla formazione dei Datori di Lavoro e all'organizzazione dei sistemi aziendali di prevenzione.


Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR;

  • Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025;

  • FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.



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