La produzione continua mentre arriva la ditta di manutenzione: chi gestisce i rischi da interferenza?
Un'impresa del Medio Campidano affida un intervento a un'azienda esterna senza interrompere le proprie attività. Due organizzazioni lavorano nello stesso ambiente: chi deve coordinare la sicurezza, quando serve il DUVRI e quali responsabilità ha il Datore di Lavoro?

La manutenzione è programmata. Ma l'azienda non può fermarsi.
Immaginiamo una piccola impresa produttiva di Sanluri, nel Medio Campidano.
Un impianto necessita di manutenzione. Il titolare contatta una ditta specializzata e concorda un intervento durante il normale orario di lavoro.
Gli operai dell'impresa esterna arrivano con attrezzature e materiali. Nel frattempo, i dipendenti dell'azienda continuano a utilizzare i macchinari, movimentare merci e attraversare gli stessi ambienti.
Tutti conoscono il proprio lavoro.
Ma conoscono anche i rischi che possono nascere dalla presenza contemporanea delle due attività?
Chi decide quali aree devono essere interdette? Chi informa i manutentori dei rischi presenti? Chi stabilisce se una lavorazione deve essere sospesa? E chi verifica che le misure concordate vengano rispettate?
Quando due imprese lavorano nello stesso ambiente, non basta che ciascuna sia organizzata per la propria sicurezza. Occorre gestire anche i rischi che nascono dall'interazione tra le attività.
È questo il principio alla base degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
Lo scenario è illustrativo e non si riferisce a un incidente realmente accaduto.
Il rischio interferenziale: quando il pericolo nasce dall'incontro tra due attività
Un rischio interferenziale può emergere quando l'attività di un'impresa introduce pericoli per i lavoratori di un'altra o quando due lavorazioni, considerate insieme, creano una situazione pericolosa.
Pensiamo a un manutentore che utilizza attrezzature elettriche in un reparto nel quale transitano i carrelli aziendali.
Oppure a un intervento che richiede l'apertura di un quadro elettrico mentre altri operatori continuano a utilizzare parti dell'impianto.
O ancora a lavori che comportano la temporanea occupazione di una via di passaggio normalmente utilizzata dai dipendenti.
Il problema non riguarda soltanto le competenze tecniche del manutentore.
Riguarda l'organizzazione complessiva delle attività.
Un rischio che non emerge osservando separatamente le due imprese può diventare evidente quando si analizza il loro lavoro contemporaneo.
Cosa prevede l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008?
L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina specifici obblighi connessi all'affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, nelle condizioni previste dalla norma.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro committente rientrano:
la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, secondo le modalità applicabili;
la comunicazione delle informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti nei quali si svolgerà l'intervento;
l'informazione sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
I datori di lavoro coinvolti, compresi gli eventuali subappaltatori, devono inoltre cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinare gli interventi, informandosi reciprocamente anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
Il coordinamento non è un favore che le imprese si fanno reciprocamente. È un preciso obbligo previsto dalla normativa, quando ne ricorrono i presupposti.
Il DUVRI è sempre obbligatorio quando entra una ditta esterna?
No. Ed è importante evitare una risposta semplicistica.
Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è previsto dall'articolo 26, comma 3, nei casi ai quali si applica il relativo obbligo.
La normativa contempla specifiche esclusioni dall'obbligo di elaborazione del documento, ferme restando le disposizioni sulla cooperazione e sul coordinamento.
Tra queste rientrano, alle condizioni previste dalla legge, i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e alcuni lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non ricorrano i rischi particolari indicati dalla norma.
Per valutare correttamente quest'ultima esclusione occorre considerare anche il significato normativo di uomini-giorno e le caratteristiche effettive dell'intervento.
Non è quindi corretto affermare che ogni manutenzione richieda automaticamente un DUVRI.
Ma è altrettanto sbagliato ritenere che, quando il DUVRI non è richiesto, vengano meno tutti gli obblighi di sicurezza e coordinamento.
L'assenza dell'obbligo di redigere il DUVRI non equivale all'assenza di rischi interferenziali.
Inoltre, se l'attività ricade nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, occorre verificare l'applicazione delle specifiche disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e il coordinamento con la disciplina dell'articolo 26.
DVR e DUVRI: perché non sono lo stesso documento
Il Documento di Valutazione dei Rischi, o DVR, riguarda la valutazione dei rischi dell'organizzazione aziendale, secondo gli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
Il DUVRI ha invece una finalità specifica: individuare e gestire i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività coinvolte nell'appalto.
Il DUVRI non sostituisce il DVR del committente.
Non sostituisce neppure la valutazione dei rischi che compete all'impresa appaltatrice per le proprie lavorazioni.
I documenti rispondono a funzioni differenti e devono essere coerenti con l'organizzazione reale del lavoro.
Per approfondire il rapporto tra cambiamenti produttivi e valutazione dei rischi, leggi anche il nostro articolo Nuova macchina in azienda: devo aggiornare il DVR?.
Un caso pratico: manutenzione durante la produzione a Sanluri
Torniamo alla nostra impresa ipotetica del Medio Campidano.
Una ditta esterna deve effettuare la manutenzione di un impianto mentre una parte della produzione continua.
Prima dell'intervento, il committente e l'appaltatore devono affrontare alcune questioni operative.
Le aree di lavoro
L'intervento avverrà in uno spazio separato oppure in un reparto frequentato anche dai dipendenti dell'impresa?
Occorre stabilire accessi, delimitazioni e percorsi, evitando che lavoratori non coinvolti entrino accidentalmente nell'area di manutenzione.
L'energia e gli impianti
L'attività richiede l'isolamento di fonti di energia elettrica, pneumatica, idraulica o meccanica?
Chi è autorizzato a effettuare le manovre? Come viene impedito il riavvio intempestivo di un'attrezzatura?
Le misure devono essere definite in funzione dell'impianto e delle lavorazioni effettive.
Il transito dei mezzi
Carrelli elevatori, transpallet o altri mezzi continueranno a circolare?
È necessario modificare temporaneamente i percorsi o programmare l'intervento in una fascia oraria differente?
Le emergenze
I manutentori conoscono le procedure di emergenza dell'azienda?
Sanno come segnalare una situazione pericolosa e a chi rivolgersi?
Il coordinamento durante l'intervento
Chi è il referente operativo del committente?
Chi rappresenta l'impresa appaltatrice?
Come vengono comunicate eventuali modifiche alle attività programmate?
La prevenzione non può dipendere dall'idea che, essendo tutti professionisti esperti, ciascuno saprà automaticamente come comportarsi.
Una riunione prima dei lavori può evitare problemi durante l'intervento
Per attività caratterizzate da interferenze significative, un confronto operativo prima dell'avvio dei lavori può essere particolarmente utile.
Il committente illustra le caratteristiche degli ambienti, i rischi presenti e le eventuali limitazioni.
L'appaltatore descrive le lavorazioni previste, le attrezzature utilizzate e i pericoli che potrebbero interessare anche altri lavoratori.
Insieme si individuano le misure organizzative necessarie.
Non deve trattarsi di una riunione puramente formale.
Il confronto deve permettere di stabilire chi fa cosa, quando, dove e con quali precauzioni.
Se durante l'intervento cambiano le condizioni operative, le misure di coordinamento devono essere riesaminate.
Chi deve controllare che le misure siano applicate?
La presenza di un'impresa esterna non trasferisce automaticamente tutte le responsabilità dal committente all'appaltatore.
Ogni Datore di Lavoro conserva le responsabilità che gli competono.
Il committente deve adempiere agli obblighi previsti per l'affidamento dell'attività e per il coordinamento delle interferenze.
L'appaltatore deve organizzare in sicurezza le proprie lavorazioni e collaborare alle misure concordate.
Anche il ruolo dei preposti, quando presenti e secondo le rispettive attribuzioni, può essere rilevante per la vigilanza sulle attività e per la segnalazione delle condizioni di pericolo.
La gestione deve essere concreta: individuare i responsabili, definire le procedure e assicurare che le informazioni raggiungano le persone effettivamente coinvolte.
Perché il tema riguarda le piccole imprese del Medio Campidano?
Nel territorio di Sanluri, San Gavino Monreale, Villacidro e nelle altre aree del Medio Campidano operano imprese artigiane, attività commerciali, aziende agroalimentari, officine e realtà produttive che possono affidare all'esterno manutenzioni e servizi specialistici.
Non tutte dispongono di un ufficio interno dedicato alla sicurezza.
Spesso è il titolare a organizzare direttamente gli interventi e a mantenere i rapporti con i fornitori.
Proprio per questo è importante disporre di procedure proporzionate alle dimensioni dell'impresa, ma sufficientemente chiare per evitare improvvisazioni.
Il problema non è produrre documenti inutilmente complessi.
È assicurarsi che il lavoro possa svolgersi senza esporre le persone a rischi non adeguatamente valutati e gestiti.
Il Datore di Lavoro deve conoscere anche questi obblighi
La gestione degli appalti e delle interferenze è uno degli aspetti che dimostrano quanto sia importante la preparazione del Datore di Lavoro.
Affidare un intervento a un professionista esterno non significa limitarsi ad accettare un preventivo e concordare una data.
Occorre conoscere le responsabilità connesse all'organizzazione del lavoro, alla scelta degli operatori e alla gestione della sicurezza.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto uno specifico percorso formativo per i Datori di Lavoro, con il regime transitorio previsto dall'Accordo.
626 School ha predisposto un percorso dedicato alle imprese sarde.
Per approfondire contenuti, modalità e scadenze, visita il sito Corso Obbligatorio Datore di Lavoro Sardegna.
La formazione rappresenta un elemento essenziale, ma non sostituisce gli altri obblighi aziendali: valutazione dei rischi, organizzazione delle misure preventive e coordinamento delle attività devono essere gestiti concretamente.
Come può aiutare 626 School le imprese del Medio Campidano?
626 School affianca le imprese della Sardegna nella gestione degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro.
Il supporto può comprendere:
valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR;
verifica delle condizioni di applicabilità del DUVRI e sua predisposizione quando richiesta;
assistenza nell'organizzazione del coordinamento tra committenti, appaltatori e lavoratori autonomi;
consulenza RSPP esterna;
formazione obbligatoria di Datori di Lavoro, lavoratori, preposti e altre figure aziendali;
supporto nell'individuazione di procedure operative coerenti con l'attività svolta.
Attraverso il servizio di consulenza sulla sicurezza sul lavoro di 626 School, le imprese possono richiedere un confronto sulla propria organizzazione.
L'obiettivo è rendere la sicurezza un elemento effettivo della gestione aziendale, non soltanto un insieme di documenti da conservare.
Prima della prossima manutenzione, fatti una domanda
Se domani una ditta esterna entrasse nella tua azienda mentre i dipendenti continuano a lavorare, sapresti spiegare come vengono gestiti i rischi da interferenza?
Sapresti individuare chi deve coordinare le attività e quali misure devono essere predisposte?
La sicurezza di un'impresa si vede anche da come organizza il lavoro di chi entra temporaneamente nei propri ambienti.
Per una verifica delle procedure aziendali e degli obblighi applicabili, contatta 626 School.
Telefono: 070 781090
Email: segreteria@626school.it
Riferimenti e approfondimenti
D.Lgs. 81/2008 – Articolo 26 – obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione.
Nuova macchina in azienda: devo aggiornare il DVR? – approfondimento 626 School.
Sistema Comune Sicuro™: il nuovo servizio di 626 School – consulenza integrata e gestione delle interferenze negli enti pubblici.





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