Il titolare non può essere ovunque: chi vigila sulla sicurezza dei lavoratori nelle PMI dell'Oristanese?
Preposti, responsabilità e formazione obbligatoria: cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni 2025 e come organizzare una vigilanza efficace in azienda.
626 School | 15 ottobre 2026

In un'officina, in un magazzino, in un'impresa edile o in un'azienda agricola dell'Oristanese può verificarsi una situazione molto comune: il titolare è impegnato con un cliente, un fornitore o fuori sede, mentre i lavoratori continuano le proprie attività.
Chi verifica che le procedure di sicurezza vengano rispettate? Chi interviene quando un lavoratore utilizza un'attrezzatura in modo pericoloso? Chi deve segnalare una situazione di rischio che richiede un intervento immediato?
Queste domande riguardano direttamente la figura del Preposto per la sicurezza sul lavoro.
Una figura che nelle piccole imprese viene talvolta sottovalutata, ma che svolge una funzione essenziale nell'organizzazione della prevenzione.
Il Preposto non è semplicemente il lavoratore più esperto
Secondo l'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.
In concreto, può trattarsi di un caposquadra, un caporeparto, un responsabile di magazzino o di un'altra figura che esercita effettivamente funzioni di sovrintendenza.
Ma attenzione: non è sufficiente attribuire informalmente a un lavoratore il compito di controllare i colleghi.
L'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, individuino il Preposto o i Preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 19.
L'individuazione deve essere coerente con la reale organizzazione aziendale.
Cosa deve fare concretamente il Preposto?
Immaginiamo un'impresa dell'Oristanese nella quale un lavoratore utilizzi un'attrezzatura senza rispettare una procedura di sicurezza.
Il Preposto non può limitarsi a osservare.
L'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 gli attribuisce specifici obblighi di vigilanza e intervento.
Deve, tra l'altro:
Sovrintendere e vigilare sul rispetto degli obblighi di sicurezza da parte dei lavoratori.
Intervenire quando rileva comportamenti non conformi, fornendo le necessarie indicazioni.
Interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti nei casi previsti dalla legge.
Segnalare tempestivamente le condizioni di pericolo.
Interrompere temporaneamente l'attività quando rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature o condizioni di pericolo, nei casi previsti dall'articolo 19.
Il Preposto, tuttavia, non sostituisce il Datore di Lavoro, l'RSPP o le altre figure della prevenzione.
La sicurezza funziona quando ruoli, responsabilità, procedure e competenze sono organizzati correttamente.
Accordo Stato-Regioni 2025: il corso Preposti dura 12 ore
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha aggiornato la disciplina della formazione obbligatoria.
Per i Preposti il percorso formativo iniziale ha una durata minima di 12 ore, aggiuntive rispetto alla formazione generale e specifica dei lavoratori.
La formazione affronta il ruolo giuridico del Preposto, l'organizzazione della sicurezza, la valutazione delle situazioni di rischio, il controllo delle attività e la comunicazione con i lavoratori.
Il corso può essere svolto in presenza o in videoconferenza sincrona, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Accordo. Non è ammessa la modalità e-learning asincrona.
Attestato già conseguito? Attenzione all'aggiornamento biennale
Un altro cambiamento rilevante riguarda la periodicità dell'aggiornamento.
Per i Preposti è previsto un aggiornamento almeno biennale, della durata minima di 6 ore.
Per chi ha frequentato corsi precedenti occorre verificare la data dell'ultima formazione o dell'ultimo aggiornamento, tenendo conto delle disposizioni transitorie dell'Accordo 2025.
Il precedente attestato di 8 ore, quando validamente conseguito secondo la normativa applicabile, non comporta automaticamente l'obbligo di ripetere l'intero corso iniziale di 12 ore.
Per questo è importante non iscrivere indistintamente tutti i Preposti a un nuovo corso, ma verificare prima la loro situazione formativa.
Nelle piccole imprese il problema è organizzativo, non soltanto formativo
Un'impresa può avere un Preposto correttamente formato e continuare a presentare criticità nella gestione della sicurezza.
Può accadere, ad esempio, che il lavoratore individuato come Preposto non abbia ricevuto indicazioni chiare sulle attività da vigilare, sulle procedure aziendali o sulle modalità di segnalazione delle anomalie.
Oppure che l'organizzazione del lavoro sia cambiata senza una corrispondente verifica dei ruoli.
Il punto, quindi, non è soltanto ottenere un attestato.
È assicurarsi che il Preposto possa svolgere concretamente le proprie funzioni, con competenze adeguate, istruzioni chiare e un'organizzazione coerente con i rischi aziendali.
Questo aspetto è particolarmente importante nelle PMI, dove le stesse persone possono svolgere più funzioni operative.
La consulenza di 626 School per le imprese di Oristano e provincia
626 School, agenzia formativa accreditata presso la Regione Sardegna e certificata ISO 9001, assiste le imprese nell'organizzazione della sicurezza sul lavoro e nella formazione obbligatoria.
Il nostro supporto può comprendere:
Verifica delle figure aziendali che svolgono funzioni di Preposto.
Controllo degli attestati e delle scadenze formative.
Organizzazione dei corsi iniziali e di aggiornamento.
Supporto alla valutazione dei rischi e all'organizzazione della prevenzione.
Consulenza continuativa in materia di sicurezza sul lavoro e servizio RSPP esterno.
L'obiettivo è aiutare l'imprenditore a rispettare gli obblighi applicabili senza perdere tempo in adempimenti inutili o percorsi formativi non necessari.
Una verifica oggi può evitare problemi domani
Se gestisci un'impresa a Oristano, Cabras, Santa Giusta, Terralba, Ghilarza, Bosa o in altri comuni della provincia, chiediti:
Nella mia azienda è chiaro chi deve vigilare sulla sicurezza dei lavoratori? E la sua formazione è aggiornata?
Se non hai una risposta certa, 626 School può aiutarti a verificare la situazione.
Per una verifica più ampia degli obblighi del Datore di Lavoro puoi consultare anche la nostra guida al nuovo corso obbligatorio.
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626 School – Formazione e consulenza per la sicurezza sul lavoro. Al fianco delle imprese della Sardegna.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008, articoli 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.





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